mercoledì 17 ottobre 2007

Sentenza della Corte dei Conti n. 147 del 24/09/2007

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

a) condanna i sigg.ri Saverio D'AMELIO e Alberto PASQUINO al risarcimento del danno in favore del Comune di
Ferrandina nella misura di € 100.000,00 ciascuno. Interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo;

b) le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 735,47 =
Euro Settecentotrentacinque/47.

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2007.

Il Relatore: dott. Giuseppe Tagliamonte
Il Presidente:
dott. Adriano Festa Ferrante

Per leggere l'intera sentenza clicca qui.

12 commenti:

Anonimo ha detto...

al più presto pubblichiamo un sunto dei passaggi significativi della squallida vicenda.

dubla-coretti

Anonimo ha detto...

Re:REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 147/2007/E.L.


cuore della sentenza:

Il primo dato - indiscutibile, certo, eclatante - è che un esborso ingiustificato e macroscopicamente sproporzionato di denaro pubblico sia stato prodotto dalla descritta iniziativa amministrativa e dagli importanti risvolti giudiziari che hanno offuscato - se non annullato - la stessa bontà delle ragioni poste a fondamento della scelta di realizzazione dell'opera.

L'incredibile, e per molti aspetti sconcertante, dispiegamento di iniziative giudiziarie volte al soddisfacimento di pretese creditorie a dir poco discutibili per fondamento e dimensione ha, di fatto, riqualificato l'intera vicenda trasformandola da “incauto e superficiale” esempio di gestione di opera pubblica in “patente e sfrontato” momento di vera e propria dilapidazione di risorse pubbliche.
E non appaiano, queste, iperboliche affermazioni prossime al clamore giornalistico.

E' tristemente sorprendente come una struttura tecnica ed amministrativa preposta alla gestione di una Pubblica Amministrazione possa consentire che una previsione di spesa di £ 162.000.000, programmata per finanziare una ordinaria opera pubblica, lieviti in progressione geometrica inarrestabile fino alla corresponsione di poco meno di 3 miliardi di vecchie lire.

Tali aberrazioni operative, che mortificano e sviliscono ogni riferimento alla “pubblicità” rinvenibile nella gestione delle risorse pubbliche, non possono considerarsi frutto di casualità o di complessità del tessuto normativo o regolamentare posto a presidio della regolarità dell'azione amministrativa, per quanto in esso sia a volte possibile individuare momenti di particolare perplessità o involuzione interpretativa e, quindi, applicativa.

Esse costituiscono, al contrario e come nel caso in esame, plateale evidenziazione di un diffuso e generico senso di disaffezione di una intera struttura amministrativa verso la cura del bene pubblico.
Ed in tale chiave va letta, non solo, la condotta omissiva serbata dal singolo soggetto - il Sindaco o il geometra capo dell'Ufficio Tecnico - oggi qui convenuti, ma anche l'atteggiamento di totale ed assoluto disinteresse coltivato da quanti - Assessori, Consiglieri Comunale, Componenti degli Uffici tecnici o finanziari, Funzionari dell'Ufficio di Segreteria del Comune - in ragione della funzione svolta e della titolarità del ruolo o della carica avrebbero potuto e dovuto impedire la verificazione di quello che si è rivelato essere per

il Comune di Ferrandina un vero e proprio disastro finanziario.
Una diversa - radicalmente diversa - condotta dei componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nella quale ultima primario rilievo assumevano le posizioni degli assessori con specifica delega, era da esigersi non solo e non tanto alla luce delle generali ma persuasive competenze a tali organi attribuite dagli artt.33 e 35 della l. n.142 del 1990, ma anche, e soprattutto, in virtù della rilevanza dell'atto deliberativo consiliare n.60 del 27.9.1990, proposto dall'Organo esecutivo ed approvato dalla Assemblea consiliare, statuente il riconoscimento di debiti fuori bilancio tra i quali era incluso quello vantato dalla ditta Bitondo.


il legislatore, attraverso le norme ora richiamate, aveva predisposto in favore delle Amministrazioni locali onerate da numerose pregresse situazioni debitorie, un piano efficace di risanamento essenzialmente fondato su una consapevole e motivata ricognizione delle partite debitorie da onorare.

La necessità della singola e specifica motivazione, ancorché
finalizzata alla verifica della utilità della prestazione, dell'opera o della
fornitura per le esigenze dell'ente locale, era anche strumentale alla piena e meditata comprensione dello stato del rapporto obbligatorio, in riferimento al quale - la Giunta Municipale prima, ed il Consiglio Comunale successivamente - avrebbero potuto adottare le iniziative amministrative o giudiziarie opportune per contrastarne, modificarne ovvero accoglierne il contenuto.

Si ripete: la straordinarietà e la eccezionalità dell'atto amministrativo da adottare richiedeva non tanto il mero rispetto della lettera della legge; quanto la comprensione intelligente e, per così dire, “amministrativamente orientata” dei percorsi indicati dal legislatore per affrancarsi dal peso dei rapporti obbligatori di debito non definiti per la insufficienza delle necessarie risorse finanziarie.

i macroscopici ed evidenti tratti di grave insufficienza, disorganizzazione e negligenza sono da ascrivere a tutti i soggetti che, in ragione dei rispettivi poteri e delle peculiari capacità istituzionali di intervento, dovevano correttamente orientare l'azione amministrativa.

Il Sindaco D'Amelio, oggi qui convenuto, risulta essere - in quanto capo dell'Amministrazione comunale di Ferrandina lungo un arco temporale di circa 16 anni continuativi - responsabile in una misura rilevante ma non assorbente rispetto alla complessiva potenzialità lesiva delle scelte procedimentali, istruttorie e provvedimentali poste in essere.

Nella condotta da questi tenuta, in particolare, non è dato riscontrare alcuna iniziativa atta ad assicurare il successo del finanziamento CASMEZ, attraverso la più volte ricordata adozione di un provvedimento formale di assunzione degli oneri di una manutenzione della strada in corso di realizzazione, né è dato comprendere le ragioni della disarmante inerzia serbata di fronte ai due decreti ingiuntivi del pagamento di somme a dir poco discutibili. E non può parlarsi, con riferimento alle mancate opposizioni, di scelte opinabili e non contestabili perché emesse all'esito futuro ed incerto di un giudizio.

Lungi dal voler comodamente valutare con il “senno del poi” e dal voler pretendere da altri capacità di “vaticinio processuale”, questo Giudice osserva come fosse all'epoca dei fatti ampiamente percepibile, usando la diligenza ordinaria, la sussistenza di ragioni solide per paralizzare tanto l'emissione degli ordini di pagamento quanto le iniziative “in executiviis”.

Esse denotano, come detto “infra”, un grave senso di disaffezione e di superficiale negligenza in momenti di snodo fondamentali nella gestione delle risorse pubbliche e nella cura delle scelte amministrative a quelle preordinate. E delineano, nel contempo, una grave divaricazione tra la delicatezza del ruolo ricoperto e l'attenzione esigibile dalla titolarità delle funzioni.

Premesso che il danno complessivamente patito dall'Amministrazione comunale di Ferrandina per effetto della complessa vicenda finora descritta risulta essere quello esattamente determinato dalla Procura Regionale nell'atto di citazione oggi all'esame, e quantificato in € 603.656,00 questo Giudice reputa che una significativa parte dello stesso, quantificabile in una somma pari a più della metà dell'importo predetto, e stimata in € 350.000,00, vada addebitata a quei soggetti (Consiglieri comunali che adottarono la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, Segretario comunale Luciano Plati - deceduto - ed altri funzionari di vertice che ebbero modo di esaminare e di prendere visione degli sviluppi negativi che la vicenda in argomento andava assumendo) che non risultano convenuti - né convenibili - nel presente giudizio.

Le ragioni di tale sensibile e significativa riduzione dell'area del danno risarcibile, ed addebitabile agli odierni convenuti, questo Giudice rinviene nel contesto motivazionale ed argomentativo sopra svolto, nel quale si è cercato di dimostrare come la condotta dei soggetti oggi evocati nel presente giudizio, per quanto rivestita di specifica e particolare gravità, non può assolutamente essere considerata esclusiva del concorso di altre e diverse responsabilità, comunque riconducibili all'azione amministrativa complessivamente demandata ad altri organi istituzionali dell'Ente comunale

Il Collegio reputa, dunque, pienamente rispondente a criteri di effettività e giustizia, criteri anche animati e vitalizzati da un limitato uso del potere riduttivo applicato in considerazione della oggettiva complessità della vicenda “gestita” dagli odierni convenuti, addebitare a questi ultimi la somma di € 100.000,00 cadauno quale risarcimento del danno patito dal Comune di Ferrandina


dubla-coretti

RH77 ha detto...

Io non voglio fare commenti sulla sentenza. Non sono riuscito nemmeno a leggerla tutta e sinceramente non credo che lo farò mai.
Voglio solo dire due cose:
1) ripeto sino alla nausea che sono garantista: non so se questa è una sentenza definitiva, non conosco le procedure, non so se ci si può appellare a qualche altro organo... so solo che bisogna rispettare la giustizia, sia che condanni sia che assolvi... io credo nello Stato di diritto.
2) non ho bisogno del clamore inutile di una sentenza per affermare che la superiorità morale dei comunisti nei confronti dei democristiani è un dato di fatto storico... sono cose che si sentono dentro e che non possono essere spiegate con nessun linguaggio tecnico-giuridico... chi lo scopre adesso è un ingenuo...

fra ha detto...

Se il sen. D'Amelio dovesse restituire del denaro per riscattare tutti i danni che ha prodotto al nostro paese negli ultimi tempi, beh non basterebbero tutti i soldi che ha "più o meno guadagnato" in tutta la sua vita... quindi personalmente credo che questa sentenza sia un atto esemplificativo delle qualità di coloro che hanno amministrato Ferrandina per decenni, anche con il nostro consenso, purtroppo!
Ma ora guardiamo avanti...

Anonimo ha detto...

ALCUNE CONSIDERAZIONI POLITICHE:

Questa sentenza è una sentenza storica per il comune di Ferrandina e per tutti i cittadini. Rappresenta per me un punto fermo sulle respnsabilità politico-amministrative di chi ci ha governati, anzi malgovernati, per più di 40 anni, sull’inattività e sull’inerzia di un’amministrazione poco attenta ai bisogni dei cittadini, dei governati. Quando un giudice terzo, imparziale, super partes, afferma nella motivazione della sentenza: "l’incredibile esborso, e per molti aspetti sconcertante, dispiegamento di iniziative volte al soddisfacimento di pretese creditorie a dir poco discutibili per fondamento e dimensione ha, di fatto, riqualificato l’intera vicenda trasformandola da “incauto e superficiale” esempio di gestione di opera pubblica “in patente e sfrontato momento di vera e propria dilapidazione di risorse pubbliche.
E non appaiono, queste, iperboliche afferamzioni prossime al clamore giornalistico". Vuol dire proprio che il disastro finanziario e la mancanza di risorse per altri progetti utili per la collettività dobbiamo addebitarla esclusivamente, come ho da sempre affermato, al solo D’Amelio e ai sui vassalli.

Vi è di più, la Corte afferma:"E’ tristemente sorprendente come una struttura tecnica ed amministrativa preposta alla gestione di una Pubblica Amministrazione possa consentire che una previsione di spesa di £ 162.000.000, programmata per finanziare una ordinaria opera pubblica, lieviti in progressione geometrica inarrestabile fino alla corresponsione di poco meno di tre miliardi di vecchie lire". Ora è sotto gli occhi di tutti che la strada che doveva essere realizzata, per altro già finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno e che per incapacità tecnico-amministrativa a perso la parte restante del finanziamento, la Ferrandina-Craco, che parte dai c.d. “casaleni” non è stata mai realizzata. Ciò mi fa ancora più rabbia da singolo cittadino e da contribuente, il danaro pubblico non solo è stato dilapidato, ma addirittura non ha prodotto alcun risultato utile per la collettività. Bell’esempio di buona amministrazione quella di D’Amelio.

Considerato l’ingente esborso di danaro pubblico D’Amelio farebbe bene a dimettersi, da solo e senza l’impulso di nessuno, dalla carica che ricopre perché chi ci ha gestiti male e a gestito male i “nostri” soldi non è più degno di sedere nella massima assise comunale, ciò per assoluto rispetto del ruolo democratico e per le istituzioni democratiche.

Sempre dal punto di vista politico ritengo che poco o nulla c’entri il consiglio comunale nella faccenda, non perché non è organo competente nelle materie attribuite dalla legge tra le quali il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ma perché chi vive a Ferrandina sa benissimo, che nell’epoca del damelismo imperante, i consiglieri, gli assessori e persino i tecnici non avevano alcuna voce in capitolo. Tutto e dico tutto era gestito dall’amministratore unico D’Amelio. Vero è che potevano dissociarsi da simili nefandezze, ma è altrettanto vero, e forse converrete con me, che tutti o quasi tutti eravamo sotto scacco e nulla si muoveva senza l’assenso di D’Amelio. Basti pensare agli assessori che non potevano, in alcun modo, gestire le materie rientranti nelle proprie deleghe. Ma questo, purtroppo, il giudice terzo, imparziale e super partes non lo sapeva né avrebbe potuto saperlo. Non conosceva e non poteva conoscere il clima politico-amministrativo di Ferrandina negli anni del damelismo. Clima nel quale, anche il cittadino era alla mercè dei voleri di un singolo che poteva, come si dice, f’ chiov e n’vcai.

Qaunto alla mancata opposizione ai due decreti ingiuntivi citati nella sentenza, il sindaco di allora ha ritenuto opportuno non impugnarli, ha omesso di impugnarli, mi chiedo e vi chiedo: quali interessi vi erano dietro? E se non vi erano interessi, tali comportamenti costitutiscono: "plateale evidenziazione di un diffuso e generico senso di disaffezione di un’intera struttura amministrativa verso la cura dell’interesse pubblico". Condivido appieno le motivazioni della sentanza e ritengo opportuno che chi siede in Consiglio Comunale oggi tra i banchi dell’opposizione e che ieri ha gestito la cosa pubblica debba fare un passo indietro e rasseganre le proprie dimissioni, per rispetto verso il popolo e le istituzioni democratiche.

Esprimo solidarietà e sostegno all’attuale maggioranza amministrativa e al sindaco Ricchiuti.

Rispettosamente Dom.

Anonimo ha detto...

EFFICACIA DELLE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI:

La sentenza di condanna della Corte dei Conti Regionale ha un'efficacia immediatamente esecutiva e determina il sorgere di un diritto di credito da parte dell'amministrazione ad ottenere la somma indicata nella sentenza di condanna ciò anche coattivamente tramite procedura esecutiva. La procedura esecutiva è quella prevista dall'atr. 20, comma 8, della L.n. 59/1997 e va attuata sotto la vigilanza del Pubblico Ministero.

APPELLO:

la sentenza è appelllabile dalle parti processuali, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale entro sessanta giorni(termine breve) dalla notificazione o entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. La proposizioone dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

GIUDICE COMPETENTE:

Sono competenti le tre sezioni Giurisdizionali centrali della Corte dei Conti. Si può ricorrere per Cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione.

Con rispetto Dom.

Anonimo ha detto...

Post lanciato su altro sito:

Al di là della possibilità o meno delle dimissioni di D'Amelio, penso che a questa sentenza non bisogna rimenere inerti, ritengo che il comune quale amministrazione interessata debba subito attivare la procedura esecutiva nei confronti dei condannati Pasquino e D'Amelio... Per me questa è una priorità indispensabile al fine di iniziare un cammino nuovo tutto volto al rispetto della legalità. A tal fine occorre procurarsi la formula esecutiva della sentenza e poi agire attraverso il funzionario responsabile del procedimento o il concessionario della riscossione previa notizia al Procuratore regionale.
Il danno cagionato da D'Amelio e Pasquino non può e non deve rimanere impunito.
Dom

Anonimo ha detto...

Io penso che D'Amelio e Pasquino non si sono resi protagonisti solo di questa vicenda,la ricordo bene quell'epoca,si respirava nell'aria e tra la gente non si parlava d'altro che dei possibili "affari" che facevano sul Comune.Chi si ricorda del nomignolo "il portaborse d'oro".
Poi....ma possibile che nessun altro fosse a conoscenza dei movimenti di danaro pubblico nella sezione amministrativa?
Io penso che a Palazzo Caputi c'erano e ci sono dei personaggi occulti che sono stati in "affari" con l'Amministrazione a Delinquere.
E se giustizia non viene fatta,deve essere il popolo a chiederla!

Anonimo ha detto...

concordo pienamente con jaccaranda: se giustizia non viene fatta, deve essere il popolo di Ferrandina, innanzitutto, a chiederla e pretenderla. Se D'Amelio avesse ancora un minimo senso del pudore, dovrebbe subito dimettersi dal comune e dalla provincia, e cominciare di propria iniziativa a risarcire il danno causato alla comunità ferrandinese.

Anonimo ha detto...

MALGOVERNO NELLA P.A .In quel di Castelraimondo serve maggiore vigilanza e controllo sul territorio.Dal febbraio 2002 l'amministrazione comunale tiene,illegittimamente demansionato,estromesso,eliminato dall'ufficio il comandante dei vv.uu;(uno dei quattro dipendenti comunali laureati,di ottima condotta morale e civile,incensurato,senza alcun procedimento penale o giudiziario a carico),sostanzialmente senza fare quasi niente,a spese del contribuente.(Vedere sentenza immediatamente esecutiva,in internet,alla voce DEMANSIONAMENTO CAMERINO)

Anonimo ha detto...

imparato molto

Anonimo ha detto...

La ringrazio per Blog intiresny